Art. 1.

      1. Tutte le attività svolte dai lavoratori operanti nel settore agricolo, e in particolare quelle svolte dagli addetti ai settori zootecnico, serricolo e avicolo, sono considerate particolarmente usuranti ai fini e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefìci previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, sono estesi a tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'anticipazione a cinquantacinque anni del limite di età pensionabile previsto per i lavoratori che svolgono le attività di cui al comma 1.